Norme della convivenza scolastica

 NORME DELLA CONVIVENZA SCOLASTICA 


Art. 10: Entrata e uscita degli allievi e dei docenti

  1. Gli studenti possono entrare nella scuola e accedere ordinatamente alle aule al primo suono della campanella; cinque minuti dopo, un secondo segnale acustico sancisce l’inizio delle lezioni.
  2. Dal momento dell’ingresso a scuola fino al termine delle lezioni gli studenti non possono uscire autonomamente dall’istituto.
  3. I docenti della prima ora di lezione devono essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; tutti i docenti devono restare all’interno dell’istituto durante l’intero orario di servizio.

 Art. 11: Uso del badge elettronico. Ritardi, entrate anticipate e uscite posticipate

Dal 16 settembre per le classi prime (secondo giorno di scuola) e dal 15 settembre per le altre classi è attivo il sistema di rilevazione elettronica delle presenze attraverso il badge.

ENTRATA

  1. L'ingresso a scuola, e quindi l'utilizzo del badge, è consentito dalle ore 7.50 al civico 20, e dalle ore 7.55 al civico 76.
  2. Il badge si usa sempre;
  3. per gli ingressi registrati entro le ore 8.15 non occorre giustificare il ritardo; tuttavia gli ingressi successivi alle 8.05 - orario di inizio delle lezioni - potrebbero essere considerati, se sistematici e non adeguatamente motivati, nella valutazione del comportamento (vedere tabella dei criteri di valutazione del comportamento e Regolamento di Istituto);
  4. Le registrazioni successive alle 8.15:
    1. determinano l'ingresso in aula al cambio dell'ora: gli studenti attenderanno il suono della campanella delle 9.05 nell'atrio principale della scuola (civico 20). Gli alunni autorizzati all'ingresso posticipato entrano in aula secondo l'orario stabilito (entro le 8.30 e non oltre); le relative autorizzazioni sono raccolte in apposita cartellina nel raccoglitore dei documenti della classe;
    2. richiedono la giustificazione, ad eccezione di quelle autorizzate; gli ingressi straordinari, dovuti ai mezzi di trasporto o a condizioni atmosferiche eccezionali, sono giustificate direttamente dall'ufficio alunni, dopo che avrà preso visione delle firme depositate al centralino dagli stessi allievi ritardatari;
  5. In caso di ingresso dopo le ore 9.05 con l'accompagnamento di un genitore, lo studente si recherà negli uffici di presidenza o nell'ufficio alunni per validare la giustificazione, in attesa di entrare col badge al cambio dell'ora.

USCITA

  1. Per le uscite normali (12.05 e 13.05) e per quelle organizzate dalla scuola in caso di eventi o assenze di docenti non si usa il badge;
  2. Per le uscite personalizzate si usa sempre il badge:
    1. In caso di uscita anticipata con un genitore, e comunque sempre dopo le ore 10.00, lo studente utilizzerà il badge per egistrare l'orario prima di validare la giustificazione presso l'ufficio di presidenza o l'ufficio alunni;
    2. per le uscite consentite agli studenti maggiorenni un'ora prima del termine delle lezioni giornaliere, è necessario usare il badge per egistrare l'orario prima di validare la giustificazione presso l'ufficio di presidenza o l'ufficio alunni.

Gli studenti che dimenticano il badge firmano l'apposito registro presso l'fficio alunni: qualora tali dimenticanze si ripetessero troppo spesso, l'alunno sarà richiamato e verrà avvertita la famiglia.

  1. Tutte le operazioni d’informazione, registrazione e vidimazione dovranno essere svolte presso l’Ufficio Alunni, che provvederà a conservare un’anagrafe degli avvenimenti. Per tutti gli altri casi che rivestono carattere di eccezionalità (permessi temporanei, cure mediche che richiedono orari particolari, gare sportive, motivi familiari riservati, ecc.) i genitori dovranno rivolgersi direttamente al Dirigente scolastico o ad un suo legittimo incaricato.
  2. Gli studenti maggiorenni possono gestire in proprio il meccanismo normativo qui esposto, nel rispetto dei più elementari accorgimenti di opportunità didattica, di educazione personale e di organizzazione scolastica. Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si riservano di attuare in ogni momento nei loro confronti azione di controllo, di dissuasione e d’informazione alle famiglie. Compor­ta­men­ti reiterati di inosservanza delle norme sopradescritte saranno sanzionati.
  3. Per la scuola fa le veci del genitore colui che attua la patria potestà, la persona cioè che riveste nei confronti dell’alunno responsabilità quotidiane di carattere civile e penale. Ecco perché non è consentito affidare l’uscita del minore ad altro familiare, se non preventivamente delegato per iscritto presso la Segreteria di questo Liceo.
  4. Per le uscite anticipate dipendenti da cause improvvise di salute, prima di telefonare alle proprie famiglie per essere prelevati dalla scuola o per uscire, se maggiorenni, gli alunni sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico o un suo delegato, che provvederà ad accertare la situazione reale e a predisporre l’autorizzazione all’uscita sul giornale di classe.

Art. 12: Uscita durante le ore di lezione

  1. Durante le ore di lezione gli studenti non possono uscire dall’aula tranne che per giustificati motivi e a discrezione del docente, e comunque uno alla volta. Qualora uno studente si allontani dalla classe senza avere richiesto l’autorizzazione, il docente segnalerà il ritardo o l’assenza che andranno giustificati sul libretto personale.
  2. Nel caso la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall’aula (organi collegiali, attività scolastiche programmate con altri insegnanti, ecc.) le assenze degli alunni devono essere annotate sul registro di classe.
  3. Il personale docente e ausiliario deve evitare che gli studenti sostino nei corridoi durante le ore di lezione.

Art. 13: Intervallo e sorveglianza allievi

  1. Durante l’intervallo gli studenti non possono uscire dall’edificio scolastico; possono invece muoversi liberamente al suo interno, per rientrare con sollecitudine nella propria aula al suono della campanella.
  2. Durante l’intervallo la vigilanza degli studenti nell’intero istituto è affidata ai docenti in servizio e al personale ausiliario. 

Art. 14: Assenze e loro giustificazione

  1. Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto, sull’apposito libretto.
  2. Per gli studenti minorenni la giustificazione deve essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, previo deposito della firma in Segreteria.
  3. L’insegnante della prima ora di lezione registra sul giornale di classe le giustificazioni, dopo averne controllato la regolarità e la conformità alla normativa.
  4.  Lo studente sprovvisto di giustificazione può essere ammesso provvisoriamente con l’impegno di giustificare il giorno successivo. Il docente è tenuto ad annotare tale impegno sul registro di classe alla data del giorno successivo. In caso di assenze ingiustificate da più giorni, la riammissione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati.
  5. Le assenze che superano i cinque giorni consecutivi, causate da motivi di salute, devono essere accompagnate da certificato medico, che attesti l’avvenuta guarigione e la riammissibilità dello studente a scuola. Le assenze di più di cinque giorni consecutivi dovute ad altri motivi (familiari, sportivi, ecc.) devono essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla Presidenza.
  6. Eventuali astensioni dalle lezioni per adesione a manifestazioni studentesche devono essere giustificate.
  7. Per gli studenti maggiorenni vale quanto affermato all’art.2, comma 10.
  8. I Coordinatori di classe sono chiamati a collaborare con l’Ufficio Alunni per un controllo periodico sui dati relativi ad assenze, ritardi e uscite anticipate. Le famiglie saranno avvertite quando la frequenza risulti talmente irregolare da poter condizionare o annullare, in sede di scrutinio, altri meriti, tra i quali l’attribuzione del credito scolastico. 

Art. 15: Divieto di fumo

  1. Il divieto di fumare nell’ambito della scuola, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale per la difesa della salute, è regolato e disciplinato dalla legge vigente nel nostro ordinamento giuridico.

Art. 16: Uso di telefoni cellulari e simili

  1. È vietato usare telefoni cellulari, videotelefoni e qualunque strumento idoneo a registrare e fotografare durante l’orario scolastico e in tutto l’edificio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di uso dei cellulari e alla tutela della privacy.
  2. Per i trasgressori è previsto il ritiro del cellulare, che sarà successivamente consegnato ai genitori.
  3. Inoltre comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti, saranno sanzionati con rigore e severità secondo quanto prescritto dalla legge.
  4. La scuola garantisce, come sempre, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di Presidenza e di Segreteria.

Art. 17: Danneggiamenti e furti

  1. Dato il principio che il rispetto dei beni comuni è dovere civico e constatato che esso è stato condiviso ed accettato da tutte le componenti della scuola, vengono affermati i seguenti principi di comportamento.
  2. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali o delle attrezzature scolastiche è tenuto a risarcire il danno.
  3. Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe come gruppo sociale ad assumere l’onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica. In caso di danni volontari le spese saranno ripartite, qualora non sia/siano individuato/i il/i responsabile/i, fra tutti gli studenti della scuola.
  4. La scuola non si assume nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali scolastici.

 Art. 18: Sicurezza

  1.  La Scuola ha provveduto, in base alla Legge 626/94, ad attivare le procedure atte a mettere in sicurezza l’edificio in cui è ospitato e a formare il personale docente e ausiliario secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 19: Assistenza sanitaria

  1.  In caso di malessere occorso ad uno studente l’insegnante deve prov­vedere a chiamare un collaboratore scolastico, che avviserà la Se­greteria didattica al fine di informare i genitori e la Presidenza. In ogni caso non si può somministrare agli studenti alcun tipo di medicinale.
  2. Nell’eventualità di grave malessere o incidente, il docente avvisa la Presidenza e sarà chiamata l’autoambulanza. I genitori devono lasciare più recapiti telefonici, in modo che possano essere avvertiti tempestivamente. All’arrivo dell’ambulanza un collaboratore sco­lastico accompagnerà l’alunno al Pronto Soccorso e solo all’arrivo di un parente adulto ritornerà in sede. 

 Torna all'indice Regolamenti

 


Visualizzazioni: 5101 
Top news: NoPrimo piano: No