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Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"AUGUSTO RIGHI"
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Statuto delle Studentesse e degli Studenti

 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI


 Statuto delle Studentesse e degli Studenti

(secondo il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e le successive modifiche ed integrazioni del DPR 21 novembre 2007, n. 235)


Art. 1: Vita della comunità scolastica 

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo stu­dio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza socia­le, informata ai valori democratici e volta alla crescita della perso­na in tutte le sue dimensioni.
  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-­studente, contri­buisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e pro­fessionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimen­to nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressio­ne, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e con­dizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2: Diritti
  1. Lo studente ha diritto allo studio (artt. 3, 33, 34 della Costituzione), ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, senza discriminazioni economiche, sociali, etniche, culturali, poli­tiche, e relative alla disabilità.
  2. Lo studente ha diritto di vivere in una comunità scolastica che pro­muove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto di cia­scuno alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, alla libera aggregazione per la realizzazione di progetti (Legge n. 162/90, art. 85), alla possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare ini­ziative autonome.
  5. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I giudizi che accompagnano le valutazioni sono atti riservati nelle parti relative alle capacità generali e alle attitudini dello studente. Sono altresì riservate le richieste di infor­mazione o i consigli impartiti circa fatti attinenti la vita extrascola­stica delle persone o familiare.
  6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’orga­nizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, posso­no essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una con­sultazione.
  7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercita­no autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari inte­grative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei loro ritmi di apprendimento e delle loro esigenze di vita.
  8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola pro­muove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condi­zioni per assicurare:
    1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-­didattico di qualità;
    2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della disper­sione scolastica;
    4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche disabili;
    5. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
    6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psi­cologica con la collaborazione dei servizi pubblici locali.
  10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’eserci­zio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto e una rappresentanza degli studenti negli organi collegiali.
  11. Il Regolamento di Istituto garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola, del diritto degli stu­denti singoli e associati a svolgere iniziative al suo interno, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

Art. 3: Doveri
  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
  2. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la libertà e la dignità per­sonale propria ed altrui e di collaborare a una società scolastica che non discrimini nessuno.
  3. Gli studenti si impegnano a partecipare attivamente alla vita della scuola.
  4. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coe­rente con i princìpi della comunità scolastica.
  5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regola­mento di Istituto.
  6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qua­lità della vita della scuola.

Art. 4: Disciplina

  1. Il Regolamento disciplinare del nostro Liceo, con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rappor­ti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
  3. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indiretta­mente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studen­te, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertir­le in attività in favore della comunità scolastica.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo colle­giale (si veda la tabella del Regolamento disciplinare).
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scola­stica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, dovuti a reati che pre­suppongono provvedimento giudiziari, in coordinamento con la fa­miglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giu­diziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
  9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che viola­no la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite genera­le previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisu­rata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
    • 9­bis.  Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di reci­diva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una parti­colare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tem­pestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esa­me di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
    • 9­ter.  Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente com­messa da parte dello studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsi­glino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studen­te è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le ses­sioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.5: Impugnazioni 

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito Or­gano di Garanzia, istituito e disciplinato dal nostro Regolamento di Istituto al quale si fa riferimento.
  2. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o un Dirigente da questi delegato) decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni del Regolamento di Istituto. La deci­sione è assunta previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale.
  3. L’Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applica­zione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istrut­toria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita.
  4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro il termine perentorio di tren­ta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato co­municato il parere, o senza che l’Organo di cui al comma 2 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell’Ufficio Scolasti­co Regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6: Disposizioni finali
  1. Il Regolamento della scuola previsto dalle disposizioni vigenti in materia è adottato o modificato previa consultazione degli studenti.
  2. Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali del Liceo è fornita copia agli studenti all’inizio dell’anno scolastico.

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Permalink: statuto delle studentesse e degli studentiData di pubblicazione: 29/10/2013
Tag: Statuto delle Studentesse e degli StudentiData ultima modifica: 14/11/2013
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