Vai al menù principale Vai al menù secondario Vai ai contenuti Vai a fondo pagina
Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"AUGUSTO RIGHI"
Piazza Aldo Moro, 20 – 47521 - Cesena (FC) - Tel. 0547 21047 - PEC: fops010006@pec.istruzione.it
Posta istituzionale: fops010006@istruzione.it - E-mail per informazioni: info@liceorighi.it
Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"AUGUSTO RIGHI"
Sezioni in evidenza
Amministrazione trasparente
Sezioni principali
L'istituto
Offerta formativa
Attività e progetti
Servizi on-line
Archivio e Pubblicazioni

Divieto di fumo nell'intero complesso scolastico, comprese le aree esterne

Divieto di fumo nelle scuole

Come noto in osservanza alla Legge in vigore (D.L. 104/13, art.4 “Tutela della salute nelle scuole”), all’art. 14 del regolamento “Norme della convivenza scolastica”pubblicato sul sito del Liceo, alla cartellonistica presente e ben visibile in varie parti dell’Istituto, all’intero complesso scolastico, incluse le parti esterne di pertinenza dell’Istituto, vige il divieto di fumo.

Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile sia agli allievi (non importa se minorenni o maggiorenni) sia a tutto il personale in servizio nella scuola. Si ricorda inoltre che tale divieto si intende integralmente esteso anche alle sigarette elettroniche.

L’inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo (con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n° 584 dell’11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, sanzioni che vanno da € 27,50 a € 275,00 e che possono essere raddoppiate qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.) e a maggiore ragione su quello penale nel caso di uso di sostanze non lecite (D.P.R. 309/90).

Il divieto di fumare nella scuola acquista una valenza particolarmente significativa in quanto:

- investe la funzione educativa che tutto il personale della scuola (dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici) è tenuto a svolgere: tutti quindi siamo chiamati a dare il buon esempio ai nostri studenti, rispettando per primi in modo rigoroso il dettato normativa;

- si correla a temi quali la tutela della salute, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell’altrui persona e le corrette relazioni umane e sociali. Far rispettare le nuove norme trasforma questo impegno in azione concreta e coerente;

- il nostro Liceo promuove diversi progetti di educazione alla salute con riguardo all’ambito nutrizionale, alla sfera affettiva/sessuale, alla cultura della donazione (sangue ed organi) e alla prevenzione contro le dipendenze

Tutto il personale della scuola in quanto operatore pubblico è legato da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch’essa prevista dalla Costituzione.

Il Dirigente Scolastico
Lorenza Prati

 


Documenti allegati:

Permalink: Divieto di fumo nell'intero complesso scolastico, comprese le aree esterneData di pubblicazione: 09/11/2024
Tag: Divieto di fumo nell'intero complesso scolastico, comprese le aree esterneData ultima modifica: 13/11/2024 12:32:21
Visualizzazioni: 139 
Top news: NoPrimo piano: No

 Feed RSSStampa la pagina 
HTML5+CSS3
Copyright © 2007/2022 by www.massimolenzi.com - Credits
Utenti connessi: 3794
N. visitatori: 11250079