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Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"AUGUSTO RIGHI"
Piazza Aldo Moro, 20 – 47521 - Cesena (FC) - Tel. 0547 21047 - PEC: fops010006@pec.istruzione.it
Posta istituzionale: fops010006@istruzione.it - E-mail per informazioni: info@liceorighi.it
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Organi dell'Istituzione Scolastica

 ORGANI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 


Art. 1: Consiglio di Classe

  1. Il Consiglio di Classe è composto dai docenti di ogni singola classe. 
  2. Ne fanno parte, inoltre, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
  3. I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato, a cui sono assegnate le funzioni di coordinatore e segretario; si riuniscono col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
  4. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Anche alcuni provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, secondo normativa, rientrano nella competenza dei Consigli di Classe nella sola componente docenti. 
  5. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.

Art. 2: Collegio dei Docenti

  1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 
  2. Il Collegio dei Docenti:
    1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto; in particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
    2. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;
    3. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
    4. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, quando necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 
    5. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
    6. adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti;  
    7. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto;
    8. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 
    9. elegge, al suo interno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;  
    10. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
    11. programma ed attua le iniziative per l’orientamento e il riorientamento degli alunni; 
    12. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; 
    13. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza; 
    14. nomina, previa loro libera adesione, i docenti che fanno parte delle commissioni di sua emanazione. 
  3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e delle varie commissioni operanti nell’istituto.
  4. Sono emanazione diretta del Collegio dei Docenti del nostro Liceo la Commissione Autonomia, la Commissione Valutazione, la Commissione Ricerca, la Commissione Documentazione e Acquisti, la Commissione Viaggi di Istruzione, la Commissione Integrazione e Handicap, la Commissione Orario, la Commissione Scambi con Estero; ad esse il compito, nei rispettivi settori, di esaminare eventuali problematiche, di ideare e proporre iniziative, di predisporre materiale informativo, di attuare e applicare le indicazioni del Collegio e il Piano dell’Offerta Formativa.
  5. Realtà operative e luogo privilegiato di confronto, attraverso di esse il Collegio svolge, in maniera articolata e più consapevole, le funzioni di sua competenza.

Art. 3: Consiglio di Istituto

  1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti: 8 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale non insegnante, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli alunni e il Dirigente Scolastico; i componenti vengono eletti con le modalità previste dall’art. 8 del D.L. 297/94 e durano in carica tre anni, ad eccezione della componente studentesca che si rinnova ogni anno. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
  2. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.  
  3. Il Consiglio di Istituto:
    1. elegge, al suo interno la Giunta esecutiva composta da un rappresentante della componente docente, uno di quella non docente, da un genitore e da uno studente; fanno parte di diritto della Giunta esecutiva il Dirigente ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa; 
    2. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto; 
    3. delibera, su proposta della Giunta esecutiva acquisti, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e audiovisivi, delle dotazioni librarie, dei materiali per le esercitazioni (su tali materie gli studenti che non sono maggiorenni non hanno voto deliberativo); 
    4. delibera in merito all’adozione di un regolamento interno della scuola, relativo anche al funzionamento della biblioteca, all’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, alla vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola; 
    5. delibera sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
    6. delibera, fatte salve le competenze del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti, i criteri di programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione; 
    7. promuove contatti con altre scuole o Istituti per scambi di infor¬mazioni e di esperienze, per eventuali iniziative di collaborazione; 
    8. promuove la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
    9. promuove inoltre forme e modalità per iniziative assistenziali; 
    10. adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti;
    11. indica criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe;
    12. esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto;
    13. gestisce i fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico.

 Art. 4: Giunta esecutiva

  1. La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente eletti dal Consiglio di Istituto. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 
  2. La Giunta esecutiva viene convocata per iniziativa del proprio presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri con preavviso di tre giorni. Le riunioni della Giunta esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
  3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecu¬zione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art. 2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica.

Art. 5: Comitato studentesco (o Comitato di base)

  1. Il Comitato studentesco d’Istituto è formato dagli studenti che sono stati eletti rappresentanti del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, della Consulta provinciale.
  2. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, in orario da concordare con il Dirigente scolastico a cui va comunicato l’O.d.G.
  3. Ha il compito di richiedere la convocazione dell’Assemblea di Istituto, di proporre iniziative da sottoporre alla approvazione del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e di informare tutti gli studenti, tramite i loro rappresentanti, sulle delibere approvate dal Consiglio di Istituto.
  4. Il Comitato studentesco non ha quindi un potere decisionale, ma solo propositivo; resta in ogni modo importante la funzione di promuovere la partecipazione degli studenti e insieme istituire un raccordo tra rappresentanti di istituto e studenti di tutte le classi.

Art. 6: Assemblea di Istituto

  1. Costituisce un momento di partecipazione democratica alla vita della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti ed ha potere propositivo all’interno dell’istituzione scolastica.
  2. È consentito lo svolgimento di un’Assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata, ma non nei trenta giorni prima della fine dell’anno scolastico.
  3. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di gruppi-classe.
  4. La frequenza a scuola nella giornata dedicata all’assemblea è obbligatoria per gli studenti ed essi sono pertanto tenuti a giustificare l’eventuale assenza (vedi nota del MIUR prot. 4733/A3 del 26 novembre 2003). 
  5. L’ Assemblea di Istituto è di norma convocata su richiesta della maggioranza assoluta (50%+1) del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La richiesta dovrà contenere indicazione dell’ordine del giorno e della data, e dovrà essere presentata con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni non festivi.
  6. Nel caso di svolgimento dell’Assemblea in locali esterni, gli studenti si recheranno nella sede indicata secondo le modalità di volta in volta individuate dal Dirigente scolastico.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Comitato studentesco, oppure da un presidente eletto dall’Assemblea, i quali garantiscono l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
  8. La partecipazione all’Assemblea di Istituto è consentita esclusivamente agli studenti iscritti al Liceo.
  9. È prevista la possibilità di far partecipare, nei limiti previsti dall’art.14. c. 6 del D.L. 16 aprile 1999 n. 297, anche esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dai promotori dell’Assemblea contestualmente con la presentazione dell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
  10. È data inoltre la possibilità al Comitato studentesco di individuare modalità alternative all’Assemblea di Istituto da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto (attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo, cineforum, ecc.).
  11. All’Assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Il Dirigente scolastico ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

 Art. 7: Assemblea di Classe

  1. È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Classe al mese nel limite di due ore di lezione nell’arco della stessa giornata, da tenersi nel corso dell’anno in giorni della settimana diversi.
  2. L’Assemblea di Classe è convocata, con almeno 5 giorni di anticipo, su richiesta del 50%+1 degli studenti della classe o di entrambi i rappresentanti; l’apposito modulo di richiesta disponibile in Vicepresidenza dovrà contenere la data, l’ora e la firma dell’insegnante in orario. Il Dirigente scolastico o un suo delegato annoterà sul registro di classe l’autorizzazione dell’Assemblea.
  3. Gli insegnanti hanno il dovere di dare, a turno, la disponibilità delle proprie ore.
  4. All’Assemblea di Classe partecipano solo gli studenti della classe.
  5. All’Assemblea di Classe possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Il Dirigente scolastico ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
  6. Il Dirigente scolastico potrà eccezionalmente, e solo per comprovati ed urgenti motivi, concedere lo svolgimento di un’ulteriore Assemblea durante le ore di lezione.

Art. 8: Comitato dei Genitori

  1. Il Comitato dei Genitori è composto dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, cui si aggiungono i rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto.
  2. Può proporre iniziative volte al potenziamento dei servizi formativi offerti dalla scuola, proposte che saranno opportunamente valutate dagli organi di Istituto.
  3. Inoltre il Comitato dei Genitori ha la funzione di favorire e coordinare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Può indire assemblee generali, qualora ne ravvisi l’opportunità.

Art. 9: Organo di Garanzia

  1. È costituito, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia, con modifiche e integrazioni del DPR n. 235 del 21 novembre 2007.
  2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:
    1. esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina; 
    2. decidere sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti per avviarli a soluzione. 
  3. L’Organo di Garanzia è composto:
    1. dal Dirigente scolastico che lo presiede; 
    2. da due docenti eletti dal Collegio dei Docenti; 
    3. da un rappresentante dei genitori eletto dal Comitato Genitori; 
    4. da un rappresentante degli alunni eletto dal Comitato studentesco. 
  4. Vengono individuati anche i membri supplenti per ogni componente. 
  5. I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un anno. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell’organo.
  6. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito dal supplente in caso di temporanea impossibilità, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore). 
  7. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio o compagno. 
  8. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
  9. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. 
  10. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal presidente. 
  11. L’Organo di Garanzia viene convocato dal presidente in caso di necessità ogni volta pervenga una segnalazione.
  12. La convocazione deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata il presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo. 
  13. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’Organo stesso e per scopi attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. 
  14. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 
  15. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 
  16. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento. 
  17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di tutti i suoi componenti. 
  18. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
  19. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti. 
  20. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione è possibile presentare memorie e documentazione integrativa. 
  21. Ricevuto il ricorso, il presidente o personalmente, o nominando un componete istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di Classe, o di chi sia stato coinvolto o citato. 
  22. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia. 
  23. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
  24. L’Organo può pronunciarsi sulla opportunità di far partecipare alla riunione lo studente, a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare che ne faccia richiesta. 
  25. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di altro personale della scuola, anch’egli può essere ammesso a partecipare alla seduta.
  26. Le loro testimonianze sono rese a verbale. 
  27. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
  28. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente scolastico provvederà ad informare il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe. 
  29. La famiglia dell’alunno verrà avvertita mediante raccomandata.

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Permalink: organi istituzione scolasticaData di pubblicazione: 23/10/2013
Tag: Organi dell'Istituzione ScolasticaData ultima modifica: 29/10/2013
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